Il Consiglio d' Istituto è organo collegiale di governo ed in quanto tale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
l compiti e le funzioni del Consiglio d'Istituto sono definiti dall'art. 1O del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 e dagli art. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01, nonché, per la parte contabile, dal D.l.44/2001:
• Elabora e adotta gli indirizzi generali del POF e determina le forme di autofinanziamento;
• Approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
• Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno;
• Approva le modifiche al programma annuale ;
• Approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal D.S.G.A. e sottoposto dal D.S. all'esame del Collegio dei revisori dei conti;
• Stabilisce l'entità del fondo per le minute spese (art.17 comma 1);
• Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal D.S. entro 30 giorni;
• Delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 comma 1 del D.l. 44/2001;
• determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del D.S. (art.33 comma 2) ;
Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola,(POF) nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
• adozione del regolamento d'istituto;
• criteri generali per la programmazione educativa;
• criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;
• promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
• partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare
interesse educativo;
• forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto;
• esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto e sull'espletamento dei servizi amministrativi;
• esercita funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti del D.Lgs. 297/94;
• esercita competenze in materia d'uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR156/99 e 105/01;
• delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio Docenti, le iniziative dirette alla
educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze;
• delibera sulla riduzione delle ore di lezione per causa di forza maggiore estranee alla didattica ( art. 26, com. 8 CC.Nl.);
• delibera sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, su proposta del Collegio dei Docenti (art. 27 com. 4 CC.NL.);
• si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza;
• sulle materie devolute alla sua competenza invia annualmente una relazione al consiglio scolastico provinciale.
COMPETENZE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
• Predispone la relazione sul Programma annuale;
• Propone il Programma Annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto;
• Propone le modifiche al Programma annuale all'approvazione del Consiglio d' Istituto.
Avendo il DPR 275/99, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
. scolastiche, abrogato i commi 9, 1O, 11 dell'art. 5 del D.Lgs 297/94, la giunta esecutiva non ha più competenze in materia di prowedimenti disciplinari a carico degli alunni, essendo queste state trasferite all'Organo di Garanzia interno all' Istituto.
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