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COMPETENZE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il  Consiglio d' Istituto è organo  collegiale di governo ed in quanto  tale esercita  le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

l  compiti e le funzioni del Consiglio d'Istituto sono definiti dall'art. 1O  del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 e dagli art. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01, nonché, per la parte contabile, dal D.l.44/2001:
•    Elabora e adotta gli indirizzi generali del POF e determina le forme di autofinanziamento;
•    Approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
•    Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno;
•    Approva le modifiche al programma annuale ;
•    Approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal D.S.G.A. e sottoposto dal D.S. all'esame del Collegio dei revisori dei conti;
•    Stabilisce l'entità del fondo per le minute spese (art.17 comma 1);
•    Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal D.S. entro 30 giorni;
•    Delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 comma 1 del D.l. 44/2001;
•    determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del D.S. (art.33 comma 2) ;

Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola,(POF) nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
•    adozione del regolamento d'istituto;
•    criteri generali per la programmazione educativa;
•    criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;
•     promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
•    partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare
interesse educativo;
•     forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto;
•     esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto e sull'espletamento dei servizi amministrativi;
•     esercita funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti del D.Lgs. 297/94;
•    esercita competenze in materia d'uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR156/99 e 105/01;
•    delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio Docenti, le iniziative dirette alla
educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze;
•    delibera sulla riduzione delle ore di lezione per causa di forza maggiore estranee alla didattica ( art. 26, com. 8 CC.Nl.);
•    delibera sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, su proposta del Collegio dei Docenti (art. 27 com. 4 CC.NL.);
•    si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza;
•    sulle materie devolute alla sua competenza invia annualmente una relazione al consiglio scolastico provinciale.


COMPETENZE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

•    Predispone la relazione sul Programma annuale;
•    Propone il Programma Annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto;
•    Propone le modifiche al Programma annuale all'approvazione del Consiglio d' Istituto.

Avendo il  DPR 275/99, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
.    scolastiche, abrogato i commi 9, 1O,  11 dell'art. 5 del D.Lgs 297/94, la giunta esecutiva non ha più competenze in materia di prowedimenti disciplinari a carico degli alunni, essendo queste state trasferite all'Organo di Garanzia interno all' Istituto.

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