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DEFINIZIONE, COSTITUZIONE E COMPITI

Il Comitato(*) dei Genitori si è costituito per iniziativa dei genitori eletti come rappresentanti nei consigli di classe. La costituzione del Comitato è sancita dall'art. 15 comma 2 del DL 297/94 - Testo Unico ("i rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e di interclasse possono esprimere un comitato dei genitori del circolo e dell'istituto").

La legge sull'autonomia scolastica stabilisce inoltre che il CdG ha la possibilità di esprimere proposte e pareri di cui il Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto o di Circolo devono tenere conto ai fini della messa a punto del P.O.F. e dei progetti di sperimentazione. Il Comitato dei genitori é infatti considerato una Associazione di Fatto:
le sue prerogative ed i suoi limiti sono quelli definiti per le Associazioni di Fatto.

Il CdG puo' essere aperto alla partecipazione di tutti i genitori, ma in genere solo i rappresentanti di classe hanno diritto di voto.


E' compito del presidente indire le riunioni in base alle necessità del momento ed eventualmente allargare l'invito a tutti i genitori.
Svolge essenzialmente una funzione di collegamento tra i rappresentanti di classe e di raccordo tra questi ultimi e gli eletti nel consiglio di istituto in ordine ai problemi emergenti nelle classi. Nulla vieta a tale comitato di assumere autonome iniziative come l'organizzazione di conferenze, la pubblicazione di un bollettino di informazione per i genitori della scuola, la promozione di contatti tra genitori di classi diverse.
All'occorrenza si fa portavoce dei genitori che segnalano problemi riguardanti la scuola e gli studenti, affinchè tutti si sentano rappresentati e ascoltati.


(*) Definizione generica di Comitato - Fonte Wikipedia - Comitato (ente)
Il comitato è un ente, previsto dall'ordinamento giuridico italiano, che persegue uno scopo altruistico, generalmente di pubblica utilità, ad opera di una pluralità di persone che, non disponendo dei mezzi patrimoniali adeguati, promuovono una pubblica sottoscrizione per raccogliere i fondi necessari a realizzarlo. 
La disciplina dei comitati è contenuta negli articoli da 39 a 42 del Codice civile

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